Barriere architettoniche 2023, nuovo volume

Il PVC Forum Italia ha dedicato il suo ultimo volume sui serramenti, il ventiduesimo, al tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche con focus sul nuovo bonus 2023 e sulle indicazioni richieste a porte, porte finestra e serramenti dalla legislazione e normativa vigenti (in particolate dal DM 236/1989 riperso anche dalla Prassi di Riferimento n. 24 del 2016).

Il bonus barrire architettoniche è un’agevolazione fiscale del 75% sulle spese sostenute per assicurare una mobilità adatta alle persone con disabilità grave all’interno e all’esterno degli edifici, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.
Il bonus era inizialmente una facilitazione “transitoria” pensata solo per l’anno di imposta 2022 ma la nuova Legge di Bilancio 2023 ha previsto la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2025. È attivabile da parte di tutti i soggetti iscritti a IRPEF e IRES (cittadini, imprese, enti pubblici e privati) che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi e, secondo la Circolare 28/2022 dell’Agenzia delle Entrate, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.

Il bonus può essere richiesto per i lavori svolti dal 1° gennaio 2022 al 21 dicembre 2025 attraverso una delle seguenti modalità:

  • dichiarazione dei redditi con diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno dell’intervento e nei quattro anni successivi (5 quote annuali di pari importo, non più 10 come prima).
    In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente o di cessione dell’immobile (nel secondo caso chi ha sostenuto la spesa continua a fruire delle quote)
  • sconto in fattura, attraverso cui si ha subito uno sconto sulla cifra totale che è sempre inferiore rispetto a quella che va a recuperare chi all’opposto sceglie la modalità della dichiarazione dei redditi
  • cessione del credito per il 75% della spesa sostenuta, attraverso cui il credito fiscale dovuto al richiedente del bonus viene invece ceduto recuperando da subito la cifra totale della detrazione, fino ad un massimo di 3 cessioni.
    Una curiosità, questo bonus è l’unica agevolazione fiscale per cui è ancora opzionabile la cessione del credito.

I limiti massimi di spesa previsti sono: 30.000 euro per gli edifici con oltre 8 unità immobiliari, 40.000 euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari (in entrambi il limite si riferisce ad ogni singola unità al 75%) e 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità interne a edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Per accedere al bonus barriere architettoniche, gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti da professionisti qualificati e abilitati, rispettando le prescrizioni tecniche contenute nel DM 236/1989 e la spesa deve essere documentata con fatture e pagamenti tracciabili.

I lavori ammessi che danno diritto al bonus comprendono diverse tipologie di interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche:

  • installazione di ascensori o montacarichi per garantire l’accesso ai diversi livelli dell’edificio;
  • sostituzione di gradini con rampe per facilitare la mobilità delle persone in sedia a rotelle o con difficoltà motorie;
  • realizzazione di strumenti tecnologici per facilitare la mobilità interna ed esterna;
  • automazione degli impianti volti ad abbattere le barriere architettoniche
  • sostituzione di impianti obsoleti con nuovi impianti che favoriscono la mobilità. 

     

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