REACH

PVC E REACH

1° dicembre 2010: non solo Reach ma anche CLP
Il 1 dicembre 2010, oltre ad essere la prima scadenza prevista per la registrazione REACH, corrisponde alla data di entrata in vigore di altri obblighi previsti dal Regolamento 1272/2008/CE (CLP) e dal Regolamento (UE) 453/2010 relativo alla redazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS). Con la Circolare TES/PRO n.198, “Aggiornamenti relativi alle sostanze e miscele pericolose”, Federchimica ha riassunto le scadenze relative al CLP per le sostanze (classificazione, etichettatura, imballaggio e notifica), le scadenze relative alle Schede Dati di Sicurezza per le sostanze e le miscele. In allegato una sintesi della circolare suddetta.

1) scadenze relative al CLP per le sostanze: classificazione, etichettatura, imballaggio e notifica A decorrere dal 1 dicembre è scattato l’obbligo di classificare, etichettare ed imballare le sostanze secondo i criteri stabiliti dal CLP. Tutte le sostanze che vengono immesse sul mercato a partire dal 1 dicembredovranno, quindi, essere classificate in base ai criteri CLP, etichettate CLP (nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo cioè frasi H e P) e riportare la doppia classificazione (sia secondo la Dir. 67/548/CEE sia secondo CLP) in Scheda Dati di Sicurezza (SDS) fino al 1 giugno 2015. Le miscele potranno, invece, continuare ad essere classificate, etichettate e imballate secondo la Dir. 99/45/CE fino al 1 giugno 2015. Se, volontariamente, si decide di applicare il CLP per le miscele prima di tale data, le stesse dovranno essere etichettate e imballate in base al CLP e, come per le sostanze, in SDS dovrà essere riportata la doppia classificazione (sia in base alla 99/45/CE sia al CLP) obbligatoriamente fino al 1 giugno 2015. Il CLP prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1 dicembre 2010, i Produttori e gli Importatori di sostanze (soggette a REACH o classificate come pericolose in base ai criteri CLP) immesse sul mercato, in quanto tali o contenute in miscele sopra i limiti specificati nella 99/45/CE o nel regolamento CLP – entro 30 giorni dalla data di immissione sul mercato – ottemperino all’obbligo di notifica all’ECHA della classificazione ed etichettatura CLP. Le sostanze immesse sul mercato il 1, 2 e 3 dicembre 2010 dovranno, perciò, essere notificate entro il 3 gennaio 2011. Le informazioni presentate con le notifiche verranno raccolte in una banca dati denominata “Inventario delle classificazioni e delle etichettature” e una prima versione pubblica dell’Inventario sarà resa disponibile sul sito web dell’ECHA già alla fine del 2010. La Notifica può essere trasmessa soltanto per via elettronica tramite il portale REACH-IT sul sito web dell’ECHA dopo essersi registrati e aver creato il proprio account: (https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces).

NB: ad integrazione delle suddette informazioni e per un maggior approfondimento su chi deve fare la Notifica e come farla alleghiamo un documento di presentazione (CLP notifica) predisposto da parte dell’ECHA e la linea pratica alla Notifica che è stata emessa successivamente dalla stessa ECHA Documento ECHA guida pratica 7
 

2) scadenze relative alle Schede Dati di Sicurezza per le sostanze e le miscele I fornitori di sostanze, a decorrere dal 1 dicembre 2010, devono obbligatoriamente redigere le SDS in conformità all’Allegato I del Reg. 453/2010. E’ però prevista una deroga fino al 30 novembre 2012 per il solo aggiornamento delle SDS delle forniture di sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 e che si trovano a scaffale, ad esempio del rivenditore, ma non nel magazzino del responsabile dell’immissione sul mercato per ogni nuova fornitura successiva al 1 dicembre 2010 la sostanza dovrà essere accompagnata da una SDS redatta in base all’Allegato I del 453/2010 in quanto dovrà necessariamente essere etichettata secondo CLP. I fornitori di miscela possono, invece,non hanno obbligo di aggiornare il formato delle SDS fino al 30 novembre 2012 per le miscele già immesse sul mercato almeno una volta prima del 1 dicembre 2010, purché non sia necessaria una revisione del contenuto delle stesse. Al contrario, qualora venga immessa sul mercato, per la prima volta, una miscela dal 1 dicembre 2010, la stessa dovrà essere accompagnata da una SDS conforme all’Allegato I del Regolamento 453/2010. Documento CLP e notifica

PVC e REACH – Altri documenti

Il Regolamento REACH e il suo impatto sulla filiera PVC: le iniziative del Centro di Informazione sul PVC e le nuove formulazioni a base di PVC.

Online le linee guida ECHA (European Chemical Agency) su come verificare l’uso specifico delle sostanze.

REACH: emessa la linea guida su come definire le ‘Substances of Very High Concerns’ e le modalità di inserimento nel Allegato XIV Online le linee guida ECHA (European Chemical Agency).

I rifiuti non sono sottoposti al Regolamento REACH mentre le sostanze contenute nei rifiuti quando riciclati sono sottoposte al REACH e quindi devono essere preregistrate, registrate ed eventualmenteautorizzate. Alcune indicazioni sono riportate in un documento emesso dalla Commissione a seguito di una specifica riunione sul tema riciclati e REACH.

Gli stabilizzanti e il Reach

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