Cessazione della qualifica di rifiuto, Sentenza della Corte di Giustizia UE

Con la Sentenza 28 marzo 2019 (causa C-60/18), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW) ed in particolare sui criteri che la legittimano, in risposta alla richiesta di un privato dell’accertamento della cessazione dello stato di rifiuto in assenza di specifici criteri definiti a livello comunitario e statale.

La Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretato come segue:

– “non osta a una normativa nazionale […] in forza della quale, qualora non sia stato definito alcun criterio a livello dell’Unione europea per la determinazione della cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza per tale tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale, e

– non consente a un detentore di rifiuti […] di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro.”

La Sentenza conferma dunque il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sentenza 28 febbraio 2018, per cui la cessazione della qualifica di rifiuto può essere attribuita esclusivamente in presenza di norme europee o nazionali che stabiliscano le condizioni in presenza delle quali la trasformazione da rifiuto a prodotto può intervenire (negando, in quell’occasione, che potessero essere le Regioni a riconoscere l’EoW).

Allo stesso tempo, però, la Sentenza UE non esclude la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre una norma che lasci spazio all’autorizzazione caso per caso, fissando a monte i criteri generali per utilizzarla:

“gli Stati membri possono […] decidere caso per caso se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti” e ancora “gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell’oggetto qualificati come «rifiuti», ma possono anche adottare una norma o una regolamentazione tecnica relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo di rifiuti.”

Federchimica e Confindustria ravvisano la necessità impellente di ripristinare le autorizzazioni regionali caso per caso e stanno lavorando perché una disposizione in tal senso sia inserita nel nostro ordinamento.