Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti (PEE)

Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti (PEE)

Secondo quanto previsto dall’articolo 26-bis della Legge 132/2018 di conversione del DdL 113/2018 (“Decreto Sicurezza”) di seguito riportato, gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti sono stati obbligati a redigere un Piano di Emergenza Interno (PEI) entro lo scorso 4 marzo.

Nello stesso articolo viene disposto anche l’obbligo per i gestori di inviare alla Prefettura tutte le informazioni utili all’elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE), senza però vincolarli ad una scadenza precisa.

Il 13 febbraio è stata diffusa una nota congiunta https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf) del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente che hanno ritenuto opportuno fornire le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis in relazione al PEE (Piano di Emergenza Esterno).

Nello stessa sono stati definiti i contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno).

Non è chiaro se la data del 4 marzo era anche la scadenza per l’invio delle informazioni al prefetto per l’elaborazione del PEE. Sembrerebbe non esserci coerenza tra la nota ministeriale congiunta e l’art. 26 bis su questo punto.

Naturalmente viene chiarito che queste disposizioni si applicano agli impianti che non ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) i cui relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto “Seveso” per la predisposizione sia del PEI che per le informazioni da fornire al prefetto per la stesura del PEE.

La nota congiunta si sofferma poi sulle informazioni che devono essere fornite al prefetto per il PEE, chiarendo che tale elenco di informazioni “è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo” in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere informazioni aggiuntive eventualmente necessarie per il prosieguo delle attività di definizione del PEE. Viene precisato anche che, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, gli stessi prefetti possono decidere di non predisporre il PEE.

 

Articolo 26-bis della Legge 132/2018 di conversione del DdL 113/2018

Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti).

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
  2. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  3. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  4. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  5. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  1. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
  1. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
  1. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
  1. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
  2. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  3. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  4. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  5. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  1. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
  1. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
  1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’Interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica