Tutela della concorrenza

Regolamento a tutela della leale concorrenza

Il PVC Forum Italia opera nel rispetto delle norme antitrust sulla tutela della leale concorrenza sul mercato.

Ricordando a tutti gli associati l’importanza di attenersi alle norme che regolano la concorrenza, con il consenso di Federchimica, che ringraziamo, siamo in grado di mettere a disposizione della filiera del PVC il manuale sull’Antitrust e la check-list  predisposti dalla stessa Associazione.

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Le norme antirtust

Queste norme sono stabilite a livello europeo dal Trattato CE – art. 81 e 82 (vedi oltre) – e in Italia dalla legge 287/1990 in applicazione dell’art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica privata.

Di specifico interesse per l’attività del PVC Forum è l’art 2 della suddetta legge che recita: Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

In linea con questi principi, il PVC Forum Italia promuove l’adozione di uno specifico Regolamento a tutela della concorrenza rivolto ai propri dipendenti, a tutte le aziende associate e ai loro rappresentanti in seno all’associazione.

Regolamento

Nell’ambito delle attività associative del PVC Forum Italia (incontri, riunioni, convegni, ecc.), ciascun associato si impegna a determinare in maniera autonoma e indipendente il proprio comportamento sul mercato senza coordinarsi con i concorrenti, evitando in particolare discussioni, accordi o raccomandazioni riguardanti:

  • politiche di prezzo: trend, variazioni, sconti, scambio di listini o altri elementi sensibili normalmente considerati “segreti aziendali”;
  • ripartizione e/o limitazione delle quote di mercato;
  • volumi di produzione, vendita e scorte;
  • analisi di dati individuali
  • strategie di marketing/vendita/acquisto;
  • strategie per la partecipazione a gare;
  • strategie per limitare o impedire l’accesso al mercato da parte di potenziali concorrenti e boicottaggio di clienti, concorrenti o fornitori;
  • esclusione senza motivo oggettivo di altre aziende, che rispettano i requisiti definiti nello statuto dell’associazione, all’accesso all’associazione stessa, ai suoi progetti e gruppi di lavoro;

Al fine di garantire il rispetto delle suddette regole, i rappresentanti delle aziende associate si impegnano a:

  • evitare di tenere riunioni in assenza di un rappresentante del PVC Forum Italia;
  • evitare di tenere riunioni nelle quali non sia preventivamente fissato un ordine del giorno e delle quali non venga successivamente redatto un verbale;
  • dissociarsi e/o opporsi dichiaratamente alle discussioni o attività contrarie al presente Regolamento, chiedendo immediatamente la sospensione della riunione.

Non potendo rappresentare il presente Regolamento una trattazione esaustiva di tutte le problematiche connesse all’applicazione delle norme antitrust, si prega di consultare un consulente legale in tutti i casi di dubbio o incertezza sui comportamenti da tenere. È responsabilità individuale delle singole aziende associate e dei loro rappresentanti rispettare il Regolamento ed evitare qualsiasi comportamento che costituisca una violazione delle norme antitrust.
Trattato che istituisce la Comunità europea
(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall’Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) – articoli estratti
Trattato che istituisce la Comunità europea
(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall’Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203) – articoli estratti

Parte terza – Politiche della Comunità – Titolo VI – Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni – Capo I – Regole di concorrenza – Sezione prima – Regole applicabili alle imprese

Articolo 81

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82

1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.